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Canone TV

Chi deve pagarlo?

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/38) e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.
Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

Quanto costa e come verrà addebitato?

Per l’anno 2017, l’importo del canone annuo ordinario è stato ridotto a 90€ e suddiviso in 10 rate mensile da gennaio fino a ottobre 2017. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. Nella bolletta di energia elettrica, troverai una voce specifica che indica l’importo relativo alle rate di canone da pagare.

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di tariffa applicata (TDR\TDNR), anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di tariffa TDR (tariffa residenti), avverrà in modo automatico.

Chi è esentato dal pagamento del canone?

Sono esentati dal pagamento del canone:

  • Possessori di soli apparecchi radio o computer privo di sintonizzatore TV
  • Persone da 75 anni di età e reddito non superiore a € 6.713,98 (compresi redditi di familiari conviventi). La Legge prevede di costituire un fondo per finanziare l’estensione dell’agevolazione portando il limite reddituale da € 6.713,98 euro a € 8.000.
  • Ospedali militari, Case del Soldato e Sale convegno dei Militari delle Forze Armate
  • Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Armare della NATO di stanza in Italia
  • Agenti diplomatici e consolari, secondo le caratteristiche previste (verifica sul sito della RAI)
  • Esercizi di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisive

La richiesta di esenzione dal pagamento del canone, al pari della dichiarazione di non detenere apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve essere unicamente inoltrata all’Agenzia delle Entrate nelle modalità definite dall’Agenzia stessa. La dichiarazione ha validità annuale, per cui deve essere ripresentata ogni anno.

Come richiedere il rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica?

Per chiedere il rimborso va utilizzato il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) e su quello della Rai (www.canone.rai.it). I contribuenti possono presentare la richiesta utilizzando una specifica applicazione web, disponibile dal prossimo 15 settembre 2016, direttamente online sul sito delle Entrate o, in alternativa, inviarla tramite servizio postale con raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento.
Oltre ai dati anagrafici e alle informazioni che identificano le fatture su cui la tassa tv è stato addebitato, occorre indicare il codice che individua il motivo della richiesta di rimborso: se la motivazione del rimborso è diversa dai 5 casi già previsti, è possibile indicare il codice 6 e descrivere la propria situazione nell’apposito spazio del modello.
Cosa fare quando un nucleo familiare ha corrisposto due volte il canone con addebito su fatture intestate a due diversi componenti? In questo caso chi chiede il rimborso deve indicare il codice 4 e, nell’apposto campo, il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone, oltre al periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, cioè l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica. Se il contribuente intende chiedere il rimborso del canone TV per il 2015 o per gli anni precedenti, non può utilizzare questo modello, che deve essere usato solo nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura elettrica, a partire dall’anno 2016.

Come richiedere il rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica a seguito di cambio venditore?

Se un contribuente cambia società elettrica e ha fatto richiesta di rimborso del canone Rai, perché erroneamente addebitato sulla bolletta, non sarà l’impresa elettrica a restituire l’importo non dovuto ma l’Agenzia delle entrate stessa. Questo è quanto prevede il provvedimento dell’Agenzia delle entrate sul rimborso (n. 125604/2016 pubblicato il 2 agosto 2016).
Nel caso in cui, quindi, si cambi operatore elettrico (e il «vecchio» operatore non deve emettere più alcuna fattura a nome del soggetto in questione) o la stessa società elettrica fallisce, sarà compito delle Entrate stesse occuparsi del rimborso (per il mese di luglio pari a 70 euro). Le modalità con cui questo può avvenire sono tre: se si è fornito un Iban, gestito dal circuito Sepa, allora l’erogazione avverrà con accredito sul conto corrente bancario o postale che è stato comunicato dal beneficiario. In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali l’erogazione avverrà in contanti. L’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione al contribuente invitandolo a presentarsi presso gli sportelli delle poste italiane. Nel caso in cui questa opzione non fosse perseguibile, allora il rimborso avverrà tramite un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia. In tutti gli altri casi sono le società elettriche che devono rimborsare il contribuente, entro 45 giorni dalla ricezione dei dati dalle Entrate.
Nel dettaglio: il contribuente invia la richiesta di rimborso all’ufficio di Torino 1 dell’Agenzia delle entrate (perché ha ricevuto erroneamente il canone tv in bolletta) dove la richiesta viene analizzata. In caso di esito positivo, il risultato viene comunicato (attraverso il Sistema informativo integrato) ad Acquirente unico e alle società elettriche che procedono, quindi, all’esecuzione del pagamento.

Se hai bisogno di maggiori informazioni, puoi consultare il sito della Rai o quello dell’Agenzia delle Entrate.
Sul sito www.prontolarai.it è possibile inoltre prenotare on line un appuntamento telefonico per essere ricontattati e ricevere assistenza per la risoluzione di problematiche inerenti il canone TV. Il nuovo servizio “Pronto la Rai” consente agli abbonati di risolvere telefonicamente alcune delle casistiche riguardanti sia i canoni televisivi ad uso familiare che quelli fuori dall’ambito familiare, come ad esempio gli esercizi pubblici.